Abuso di dipendenza economica

Lo Studio offre alle aziende assistenza e consulenza in materia di diritto d’impresa e in tema di abuso di dipendenza economica.

I criteri legali che definiscono lo stato di dipendenza economica sono due:  (i) la possibilità per l’impresa egemone, di determinare nei rapporti commerciali con la controparte un “eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”; (ii) la “reale possibilità” per l’impresa dipendente di “reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.

Divieto di abuso di dipendenza economica

Nel diritto d’impresa, il divieto di abuso di dipendenza economica, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui. L’impossibilità di reperire delle alternative soddisfacenti riveste un ruolo centrale nella verifica della sussistenza o meno della dipendenza economica, senza la quale è ultronea ogni indagine sull’abuso, tuttavia se, per esempio, il fornitore può scegliere di operare con terzi, può di fatto sottrarsi alle condizioni contrattuali inique e, dunque, non ha una vera e propria dipendenza.

Viceversa, si configura una ipotesi di dipendenza economica qualora il contraente stesso che subisce lo squilibrio dei diritti e degli obblighi sia privo di reali alternative sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto).

L’attenzione si focalizzata quindi sul criterio della mancanza di alternative; almeno idealmente si suole suddividere l’accertamento in due fasi: in un primo momento si verifica la presenza di alternative oggettive sul mercato a prescindere, dunque, dalle condizioni dell’impresa dipendente (dipendenza c.d. oggettiva). In un secondo tempo, occorre stabilire se le alternative astrattamente disponibili siano anche reali e “soddisfacenti”, ossia ragionevoli e completamente accessibili per quella impresa “debole” (dipendenza c.d. soggettiva).

Meritano un accenno taluni indici di dipendenza economica enucleati da dottrina e dalla giurisprudenza: la durata dei rapporti inter partes, la presenza di investimenti specifici difficilmente riconvertibili; l’incidenza significativa di quella controparte sul volume d’affari complessivo; il grado di identificazione dell’impresa dipendente con l’immagine commerciale del fornitore; la difficoltà di reperire altri partner in tempi ragionevolmente rapidi e l’irragionevolezza dell’offerta di altre imprese; la dimensione dell’azienda; l’affidamento provocato dall’impresa dominante nella prosecuzione delle relazioni in corso; ancora, l’impossibilità di ricorrere ad altri rimedi di fabbricazione; la sussistenza di specifici vincoli contrattuali.

Sulla base di tali indici, sono state identificate alcune figure tipiche di abuso di dipendenza economica tra le quali si ricordano quelle:

  1. da “rapporto commerciale”, determinata spesso da investimenti specifici effettuati per quella controparte (difficilmente riconvertibili breve periodo) nonché dalla durata della relazione e/o dalla tendenziale esclusività della stessa. Fattori che espongono la parte dipendente al rischio di comportamenti opportunistici;
  2. da “assorbimento”: essa, tipica nell’ambito della distribuzione commerciale, può verificarsi quando il prodotto del contraente forte sia necessario o addirittura indispensabile per l’assorbimento dell’offerta, giusta la domanda della clientela o la significativa pubblicità del fabbricante;
  3. da “penuria”: ove siano difficoltosi gli approvvigionamenti da fonti alternative. Magari in relazione alla specificità del rapporto contrattuale;
  4. da “potere di acquisto”: osservabile quando vi sia un potere dominante dal lato della domanda (si pensi ad esempio alla dipendenza della grande distribuzione soprattutto con riguardo alle merci a rapida deperibilità come alimentari o giornali);

Una volta accertato una situazione di dipendenza economica, all’interprete spetta di valutare l’abusività o meno delle condotte sub iudice.

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