Lo Studio offre assistenza e consulenze alle aziende in tema di diritto d’impresa, Codice del Consumo e rimedi esperibili dal consumatore contro i difetti di conformità, sia con riferimento ai rimedi primari e ripristinatori (riparazione o sostituzione del bene), sia con riguardo ai rimedi di secondo livello (riduzione del prezzo e risoluzione del contratto).
Con riguardo ai rimedi primari o ripristinatori (i.e. riparazione e sostituzione) l’art. 135 bis, comma 2 del Codice del Consumo stabilisce che, ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore possa scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o imponga al venditore costi sproporzionati rispetto all’altro, tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare:
a) del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità, vale a dire della sua gravità, dell’eventuale complessità delle riparazioni e del loro costo;
c) della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
Difetto di conformità del bene: sulla domanda di sostituzione
La riparazione o la sostituzione devono quindi avvenire senza spese per il consumatore e senza arrecare al consumatore notevoli inconvenienti in relazione alle finalità per il quale il bene è stato acquistato e la valutazione della gravità degli inconvenienti arrecati al consumatore è parametrata alla natura del bene nonché anche allo scopo per cui il consumatore ha voluto comprare il bene.
L’art. 135 – ter del Codice del Consumo stabilisce espressamente che il ritiro del bene difettoso sostituito deve avvenire a spese del venditore e che il consumatore non è tenuto a pagare per l’uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
L’onerosità della sostituzione (i.e. i costi spropositati per il venditore) che obbliga il consumatore a scegliere la riparazione o legittima il rifiuto del venditore ad adottare i rimedi ripristinatori (nel caso che l’impossibilità o l’onerosità anche la riparazione) deve essere valutata in relazione al valore che il bene avrebbe se fosse conforme all’entità del difetto di conformità e a tutte le circostanze concrete.
La sostituzione dovrebbe essere offerta o disposta dal giudice con beni non solo simili e/o di egual valore, ma omogeni per prezzo, genere, specie e caratteristiche: l’indisponibilità di tali beni in capo al venditore dovrebbe pertanto rendere impossibile la sostituzione, con conseguente inaccoglibilità della relativa domanda del consumatore, come frequentemente avviene nel caso di beni usati o di quelli usciti fuori produzione. In altri termini ancora, ai fini della valutazione circa l’applicabilità o meno del rimedio della sostituzione occorre valutare, non solo il valore del bene e l’entità del difetto di conformità, ma anche tutte le altre circostanze concrete, tra cui anche se sussista o meno la disponibilità in capo al venditore di un bene con le medesime caratteristiche; la disponibilità di tali beni in capo al venditore rende pertanto possibile la sostituzione, con conseguente accoglimento della relativa domanda del consumatore.
Da ultimo, si ricorda come, ai sensi dell’art. 135 – bis, comma 4, lett. b) del Codice del Consumo, il consumatore è legittimato ad avvalersi dei rimedi secondari anche nell’ipotesi in cui il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità sostituendo il bene e, nondimeno, successivamente si manifesti nuovamente il difetto di conformità.
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