Vendita di beni di consumo

Lo Studio offre assistenza e consulenze alle aziende in tema di diritto d’impresa, Codice del Consumo e rimedi esperibili dal consumatore contro i difetti di conformità nella vendita dei beni di consumo.

La riforma della normativa consumeristica della garanzia legale di conformità, attuata con i d.Lg. 4 novembre 2021, n. 170 e 173 a far data dal 1° gennaio 2022 ha ampliato ed agevolato la tutela del consumatore rispetto alla previgente disciplina.

Il carattere di maggior favore per il consumatore della nuova normativa, può ravvisarsi, per esempio, nell’eliminazione di ogni riferimento (contenuto nel previgente art. 129, comma 3 del Codice del Consumo) alla diligenza del consumatore come limite “esterno” alla responsabilità del venditore per il difetto di conformità; nell’abrogazione dell’obbligo del consumatore di denuncia del difetto di conformità, a pena di decadenza da ogni diritto di garanzia, nel termine di due mesi dalla scoperta (di cui al previgente art. 132, comma 2 c.c.); nell’introduzione dell’esplicita previsione che, in caso di sostituzione del bene venduto, il consumatore non è tenuto a pagare alcunché per il normale uso fatto dal bene difettoso (art. 135 ter, comma 4 del Codice del Consumo).

Vendita dei beni di consumo: difetti di conformità. La gerarchizzazione dei rimedi offerti al consumatore

Altra caratteristica peculiare della tutela normativa contro i difetti di conformità nella vendita di beni di consumo, è la “gerarchizzazione” dei rimedi offerti al consumatore, che sono graduati per volontà del legislatore secondo un ordine che prevede, in primo luogo, la riparazione ovvero la sostituzione del bene (c.d. rimedi primari o ripristinatori) e, solo in un secondo luogo, alle condizioni ora contemplate dall’art. 135 bis, comma 4 del Codice del Consumo, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (c.d. rimedi secondari).

La gerarchizzazione dei rimedi non comporta alcuna preclusione per il consumatore – che l’abbia rispettato chiedendo invano il ripristino della conformità del bene – ad avvalersi successivamente dei rimedi redibitorio o estimatorio; anzi, proprio la previsione della subordinazione di una classe di rimedi all’altra, impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l’unico onere imposto al consumatore e che egli debba valersi prima dei rimedi ripristinatori salvo ricorrere ai rimedi secondari solo una volta che i primi si rivelino inidonei a risolvere il problema.

In sostanza, una volta che il consumatore abbia invano formulato una richiesta stragiudiziale di ripristino della conformità del bene di consumo, egli potrà agire giudizialmente sia per l’adempimento (sostituzione o riparazione) che per la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma potrà anche esperire l’azione di edilizia in via di gradato subordine e quella ripristinatoria.

Il mancato rispetto dell’ordine gerarchico ora dettato dal citato articolo 135 bis del Codice del Consumo con eventuale immediata proposizione dell’azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto determina, nel solo caso di eccezione del convenuto – che deve necessariamente essere sollevata – l’inammissibilità della domanda del consumatore.

La previsione della subordinazione di una classe di rimedi all’altra, impedisce quindi di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l’unico onere imposto al consumatore è che egli debba avvalersi prima dei rimedi ripristinatori, salvo ricorrere ai rimedi secondari solo una volta che i primi si rivelino inidonei a risolvere il problema.

L’ordine dei rimedi esperibili dal consumatore manifesta il favor del legislatore per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito, con una soluzione equilibrata che salvaguarda le opposte esigenze, ossia, da un lato, l’interesse del compratore di avere un bene conforme e, dall’altro lato, quello del venditore di fare salvo l’affare concluso e di liberarsi dall’obbligazione assunta.

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