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Diritto bancario: la violazione degli obblighi informativi. Critica all’impostazione fondata sulla mancanza di causa in concreto
Nel nostro ordinamento, nell’ambito del diritto d’impresa e del diritto bancario, in mancanza di una normativa concernente i rimedi utilizzabili dall’investitore qualora l’intermediario non espliciti determinati elementi necessari per il cliente medesimo ai fini di una piena comprensione del regolamento contrattuale, si sono formate posizioni tra loro contrastanti che neppure la pronuncia delle Sezioni Unite del 2020 è riuscite a superare.
La tesi secondo cui, qualora l’intermediario non fornisca al cliente quella serie di informazioni atte a misurare l’alea, detta circostanza alteri fin dall’origine l’assetto di interessi negoziale causandone la nullità del contratto per difetto di causa in concreto, è tesa a garantire una forte tutela dell’investitore che, in tal modo procedendo, può contestare una causa di invalidità del contratto senza incorrere nei maggiori vincoli che comporta l’azione risarcitoria; senza contare che, seppure la nullità è un rimedio “estremo”, che conduce alla caducazione del contatto, data anche la sua funzione deterrente, essa rimane comunque lo strumento maggiormente idoneo a salvaguardare non solo l’interesse del singolo, ma anche quello generale all’efficienza ed alla trasparenza del mercato finanziario.
Cionondimeno, a conferma di come, anche nel contesto del diritto bancario, l’orientamento in esame debba essere guardato in senso critico, occorre constatare che il generale atteggiamento diretto a valorizzare la categoria concettuale della causa in concreto quale strumento di controllo dell’utilità sociale trova conferma in diverse pronunce giurisprudenziali anche recenti – finalizzate per l’appunto ad ampliare i poteri del giudice – e potrebbe essere giustificata, nel caso di specie, da ragioni probatorie; tuttavia, è stato osservato come l’utilizzo diffuso ed incontrollato della predetta categoria – che peraltro, impone al giudice di accertare lo scopo del contratto – è paragonabile ad un “grimaldello” per superare il principio dell’insindacabilità dell’equilibrio economico del contratto e per affermare in linea generale che un negozio, con divario di valore tra prestazione e controprestazione, possa ritenersi nullo per mancanza di causa
La violazione degli obblighi informativi nel diritto bancario da parte degli intermediari finanziari e il rischio di un ampliamento arbitrario delle cause di nullità.
Da ultimo, occorre poi considerare anche che, nel diritto bancario e nel diritto d’impresa, nonostante il c.d. “trionfo” della predetta categoria – finalizzata, appunto, a rilevare l’assetto di interessi perseguito con il contratto, ossia gli scopi che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare in modo tale da fare emergere le ragioni e gli interessi specifici che determinano le parti del contratto – un ampio ricorso a detto strumento, nelle ipotesi che qui interessano, rischia oltre che di fare effettuare al giudice un sindacato sulla convenienza dell’accordo rispetto alla volontà delle parti, di creare “allarmismi nel mercato”, dovuti ad un ampliamento arbitrario delle cause di nullità ad opera giurisprudenziale.
Infatti, pur essendo vero che la categoria di cui si tratta risponde al modo in cui oramai la giurisprudenza di legittimità concepisce il requisito causale, tuttavia, è stato osservato come la stessa giurisprudenza, pur perseguendo una finalità giusta, utilizza tuttavia lo strumento sbagliato e pertanto, anche in questo specifico ambito, si raccomanda agli interpreti di evitare “di innamorarsi superficialmente” della causa in concreto intesa solo come “bella formula” e si decidano a trattarla come strumento operativo da utilizzare con prudenza al fine di emanare giudizi al tempo stesso “giusti e tecnicamente ben fondati”.
In sostanza, il ricorso all’impostazione fondata sulla causa in concreto rischia di condurre a decisioni eccessivamente imprevedibili anche nell’ambito del diritto bancario e del diritto d’impresa. Inoltre, a prescindere da dove, nella fattispecie in esame, si voglia fare ricadere la nullità del contratto occorre constatare come, vero è che la nullità rappresenta un rimedio agevolmente attivabile sul piano processuale (considerato anche il regime di rilevabilità ufficiosa) e maggiormente idoneo rispetto ad altri strumenti (per esempio, quelli risolutori e/o risarcitori) a garantire, nella prospettiva dalle statuizioni conseguenziali (i.e. ripetizione dell’indebito) un risultato pienamente ripristinatorio dello status quo ante; tuttavia, il ricorso al predetto strumento, nel caso di specie, non persuade e porta con sé effetti potenzialmente destabilizzanti sul sistema bancario.
L’accoglimento della predetta linea interpretativa crea le premesse per un potenziale contenzioso bancario seriale idoneo a censurare con la nullità i contratti derivati pendenti attualmente tra banche italiane e imprese/clienti nei quali manchi l’indicazione degli elementi individuati dalle stesse Sezioni Unite, compreso tra l’altro anche i c.d. scenari probabilistici.
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